Doppia frequenza

In base alla L. 240 del 2010, art. 29, comma 21 è ammessa contemporaneamente la doppia iscrizione e frequenza a corsi accademici del Conservatorio e dell'Università, purché per uno dei due corsi sia scelto l’impegno a tempo parziale.

Il Decreto Ministeriale (http://attiministeriali.miur.it/anno-2011/settembre/dm-28092011-%284%29.aspx) stabilisce la soglia massima di crediti cumulabili per anno nelle due istituzioni (90 CFA) e le procedure cui sono tenuti gli studenti e le Istituzioni interessate.

Si ricorda che la scelta del tempo parziale e la presentazione del piano di studi dovranno essere fatte entro le previste scadenze.

L’intenzione di avvalersi della contemporanea iscrizione presso le suddette Istituzioni deve essere specificatamente espressa dallo studente all’atto dell’iscrizione.

In seguito, nei tempi indicati dalle due Istituzioni, lo studente presenterà i piani di studio previsti dai rispettivi ordinamenti.

I competenti organi delle strutture didattiche interessate verificano i piani di studio presentati, nonché la loro compatibilità con la contestuale frequenza e con l'impegno richiesto allo studente per ciascun anno di corso.

A seguito della predetta verifica, i piani di studio sono approvati da entrambe le Istituzioni. Eventuali modifiche ai piani di studio, richieste dallo studente, sono approvate con le medesime modalità.

Fino all'approvazione dei piani di studio, lo studente è iscritto con riserva ed è ammesso alle attività formative in entrambe le istituzioni.

Ciascuna Istituzione ha l'obbligo di trasmettere all'altra ogni informazione relativa alla frequenza, al percorso, alla carriera di studio dello studente.

Contemporanea iscrizione ai corsi di studio dell'Università e presso gli istituti superiori di studi musicali